Art. 3.

      1. Alla zona franca si applicano le disposizioni concernenti la repressione del contrabbando, nonché le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti in materia doganale compatibili con le disposizioni della presente legge.
      2. Le imprese che intendono svolgere la propria attività all'interno della zona franca devono garantire:

          a) un adeguato impatto sull'occupazione;

          b) un impatto ambientale sicuro;

          c) un elevato contenuto tecnologico;

          d) la validità economica dell'iniziativa.

      3. Alle imprese insediate nella zona franca sono riconosciuti i seguenti benefìci fiscali:

          a) riduzione del 50 per cento dell'imposta sul reddito delle società;

          b) riduzione dal 30 per cento al 50 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive;

          c) esenzione per un periodo di dieci anni da contributi e dazi doganali;

 

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          d) riduzione delle aliquote IVA in misura percentuale al volume di affari prodotto.

      4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al completamento delle operazioni di estrazione petrolifera, ferme restando le misure agevolative già previste alla medesima data, le aliquote delle accise sugli olii minerali utilizzati come carburante o come combustibile per gli usi civili e industriali nei comuni rientranti nella zona franca, di cui alla tabella A allegata alla legge della regione Basilicata 3 aprile 1995, n. 40, e successive modificazioni, sono ridotte del 70 per cento.
      5. La riduzione di cui al comma 4 concerne la sola quota di accisa di spettanza erariale.
      6. Ai soggetti titolari delle imprese di cui al comma 3 si applica la riduzione del 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
      7. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata alla preventiva autorizzazione delle autorità comunitarie, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003.